Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima
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sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo
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Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
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presidente e il vice presidente durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra
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giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. La nuova
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Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli
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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
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composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice
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del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli